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CONVIVENZE DI FATTO: QUALI DIRITTI E QUALI DOVERI

Area: Servizi Demografici
Pubblicato il: 21/02/2017

La Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, oltre a creare l’istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha disciplinato le convivenze di fatto.............

La Legge n. 76/2016, o Legge Cirinnà, oltre a creare l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha disciplinato le convivenze di fatto e introdotto il contratto di convivenza. Riassumiamo quali sono i principali diritti e i doveri delle coppie di conviventi secondo la nuova normativa.

Convivenze di fatto e contratto di convivenza
La costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un'unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
E' importante ricordare che i diritti e gli obblighi previsti dalla Legge Cirinnà non sono subordinati in via esclusiva alla registrazione delle convivenza della coppia all'anagrafe del Comune di residenza però la registrazione anagrafica facilita la prova della convivenza, ed è necessaria in caso si voglia stipulare un contratto di convivenza. Il contratto, che non è dunque necessario per il riconoscimento dei diritti previsti dalla Legge Cirinnà, serve a regolare con maggiore precisione le "modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune", anche in caso di eventuale separazione. Possono firmare un contratto di convivenza cittadini maggiorenni che facciano parte di coppie sia eterosessuali (in alternativa al matrimonio) che omosessuali (in alternativa all'unione civile).

I nuovi diritti e doveri dei conviventi previsti dalla Legge
I conviventi così costituiti, abbiano essi stipulato un contratto di convivenza o meno, possono oggi godere dunque di una serie di diritti. Il convivente può essere nominato tutore o amministratore di sostegno se il partner viene dichiarato inabilitato, e può visitare il partner in carcere o in ospedale prestando assistenza in caso di malattia e acquisendo voce in capitolo per quanto riguarda il trattamento terapeutico, la eventuale donazione organi o celebrazioni funerarie. In caso di morte del convivente intestatario del contratto di affitto, il partner può subentrare nel contratto e rimanere nell'immobile; inoltre, se il convivente deceduto era proprietario della casa, il partner può continuare a vivere nella dimora per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Cosa forse ancora più importante, al convivente spetta il risarcimento del danno, similmente a quanto previsto per marito e moglie, in caso di morte del partner per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito. Il convivente di fatto che lavora all'interno dell'impresa del partner ha infine diritto a una partecipazione agli utili e agli incrementi dell'azienda. Non è invece attualmente concesso ai conviventi di stipulare il fondo patrimoniale.
Tra i doveri dei conviventi previsti dalla Legge Cirinnà è importante invece ricordare cosa succede in caso di separazione della coppia. Il giudice, su richiesta di uno degli ex conviventi, può infatti stabilire l'obbligo al versamento degli alimenti. Tale obbligo è però valido solo se l'ex partner versa in stato di bisogno. A differenza di quanto succede per le coppie sposate, non è invece possibile richiedere il "mantenimento": gli alimenti sono relativi solo alla necessità di sopravvivenza dell'ex partner e sono quindi inferiori in importo al mantenimento. L'obbligo di versamento degli alimenti è inoltre a tempo determinato e viene fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

Come fare
Gli interessati devono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
Occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.
Oppure la dichiarazione può essere inoltrata:
- via e-mail
- via fax
- via posta raccomandata
L'inoltro via casella e-mail è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
a) acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC
b) sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di un'unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Per informazioni: UFFICIO ANAGRAFE del Comune presso il Palazzo Municipale
Piazza del Carroccio, 15
Tel. n. 0331.434432 - Fax n. 0331.432955
sito web : www.comune.villacortese.mi.it
e-mail : demografici@comune.villacortese.mi.it
pec : comune.villacortese@cert.legalmail.it

Orari: 
Mattino:Lunedì 9.00 - 12.15
 Mercoledì - Venerdì 9.00 - 13.30
Pomeriggio:Martedì - Giovedì 16.30 - 18.15
1° e 3° sabato del mese 9.00 - 12.15