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RIFORMA PROCESSO CIVILE 2014: LE NUOVE NORME SU SEPARAZIONE E DIVORZIO DIVENTANO LEGGE

Area: Servizi Demografici
Pubblicato il: 15/01/2015

Giovedì 6 novembre 2014, con 317 voti favorevoli, 182 contrari e 5 astenuti, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del decreto legge n.132 del 12 settembre 2014, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, già approvato con modificazioni dal Senato.
Il disegno di legge A.C. 2681, nell'ambito della riforma del processo civile attuata dal Governo Renzi, aveva come primo obiettivo quello di ridurre il carico di lavoro dei tribunali italiani, permettendo di risolvere alcune controversie con soluzioni stragiudiziali.

Con il sì definitivo alla conversione del decreto legge, ci sono ulteriori novità anche per quanto riguarda la separazione e il divorzio. Tra le semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, oltre alla possibilità di usufruire della negoziazione assistita, è infatti stata aggiunta anche la possibilità per i coniugi di potersi separare e divorziare concludendo un accordo davanti al Sindaco del Comune competente.
Riassumiamo quindi le nuove norme che sono state introdotte per semplificare i procedimenti di separazione e divorzio in Italia.

Separazione e Divorzio con Negoziazione Assistita da Avvocati

I due coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita dagli avvocati per trovare una soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La negoziazione assistita da avvocati è un accordo tra le parti in causa che, non essendosi rivolte a un giudice, concordano di cooperare in buona fede e con lealtà per trovare un accordo e risolvere la controversia in via amichevole, grazie all'ausilio dei rispettivi legali.

Entrambi i coniugi devono quindi essere obbligatoriamente assistiti da un avvocato per parte. Saranno infatti gli avvocati delle parti ad autenticare le sottoscrizioni apposte all'intesa e a trasmettere la copia autentica dell'accordo stipulato dai coniugi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio era stato iscritto o trascritto.

Si può ricorrere a questa procedura anche nel caso in cui i coniugi abbiano figli minorenni oppure figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Una volta raggiunto l'accordo, gli avvocati dovranno trasmetterlo entro 10 giorni al Tribunale competente, che provvederà poi ad autorizzare l'accordo. Anche nel caso in cui marito e moglie non abbiano figli è necessario inviare l'accordo stipulato con gli avvocati al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, in modo che possa operare un controllo di regolarità e rilasciare quindi il nullaosta.

Separazione e Divorzio tramite il Sindaco (Ufficiale dello Stato Civile)

Un'altra possibilità offerta ai coniugi per evitare di recarsi in Tribunale, è quella di effettuare una richiesta congiunta innanzi al Sindaco del Comune di residenza di uno dei due coniugi oppure del Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, per trovare un accordo di separazione personale, per una richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o per richiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In questi casi non è quindi obbligatoria la presenza di un avvocato, ma è facoltativa.

Questa possibilità di concludere un accordo innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, non è però consentita nel caso in cui i coniugi abbiamo dei figli minori o dei figli maggiorenni ma incapaci, portatori di handicap grave o non autosufficienti economicamente (anche nati da unioni precedenti).

Altra condizione è che l'accordo tra i coniugi non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Nel caso di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, il Sindaco, una volta ricevute le dichiarazioni dei coniugi, li convoca per comparire di fronte a sé entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, per poter confermare l'accordo. Nel caso in cui i coniugi non compaiano in Municipio, non è possibile confermare l'accordo.

L'accordo raggiunto è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Tutte queste nuove norme sono operative dal 11.12.2014.

Nulla è cambiato per quanto riguarda il periodo di separazione necessario per ottenere il divorzio che è, ad oggi, di 3 anni.

.........Non tutti sanno ........

Non è raro che, nonostante estenuanti e lunghe battaglie, i coniugi separati, a distanza di anni, decidano di ripristinare il vincolo coniugale precedentemente incrinatosi.

L'istituto della riconciliazione, prevista e disciplinata all'art. 157 del codice civile implica, di fatto, un ripristino del consorzio familiare attraverso la ricostituzione non solo della comunione materiale, ma anche di quell'unione spirituale che unisce i coniugi, entrambe poste a fondamento del matrimonio.
Muniti della sentenza o dell'omologa (in caso di separazione consensuale) e dei propri documenti di identità, i coniugi possono anche recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune affinché, della separazione non rimanga traccia.


L'Ufficio di Stato Civile del Comune rimane a disposizione per ogni ulteriore personale informazione.