Comune di Villa Cortese

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Divorzio breve, la nuova legge
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2015 recante "disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi". E' questa la dicitura del divorzio breve la cui entrata in vigore è avvenuta il 26 maggio u.s. Le nuove disposizioni intervengono direttamente sulla legge n. 898 del 1970 che introdusse il divorzio in Italia.
La nuova legge prevede solo tre articoli che intervengono sulla legislazione in maniera significativa.

La nuova legge riduce in modo considerevole il tempo che deve passare dalla separazione al divorzio: non più tre anni ma sei mesi se si tratta di una separazione consensuale, dodici mesi in caso di separazione giudiziale indipendentemente dalla presenza di figli.
La separazione inizia dal momento di comparizione dei due coniugi davanti al Presidente del Tribunale. Viene inoltre anticipato lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi al momento in cui il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati.

Divorzio breve, effetto retroattivo
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti attualmente in corso che quindi potrebbero subire delle vere e proprie accelerazioni in vista della risoluzione del rapporto matrimoniale.

Divorzio semplificato, le misure adottate nel 2014
Già nel 2014 erano state adottate alcune misure di semplificazione per il procedimento di separazione e divorzio come la negoziazione assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al Sindaco; il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge 162/2014, prevede infatti due modalità che semplificano la fine del matrimonio e che sono adottabili solo in caso di accordo tra i coniugi.

A questo proposito il Ministero dell'Interno con Circolare n. 6 del 24 aprile 2015 ha chiarito due punti fondamentali riguardanti gli accordi sottoscritti innanzi al Sindaco che erano stati precedentemente interpretati in maniera più' restrittiva:

"1 - La disposizione di cui all'art. 12 del decreto legge n.132/2014 nei casi in cui siano presenti figli minori va intesa nel senso che è possibile accedere al procedimento di cui al citato articolo 12 in tutti i casi in cui i coniugi che chiedono all'ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già intervenuti, non abbiano figli in comune che si trovino nelle condizioni richiamate nell'articolo. Ne consegue che, il termine "figlio" ove ricorra nelle formule approvate con decreto del Ministro dell'Interno del 9 dicembre 2014, deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.
2 - La disposizione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge in esame, vieta espressamente che l'accordo possa contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali.
Non rientra, invece, nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio ( c. d. assegno divorzile)."


Sono stati così ampliati i casi in cui i coniugi posso presentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile.

A CHI RIVOLGERSI: 

Municipio - Piazza del Carroccio n. 15
SPORTELLO SERVIZI DEMOGRAFICI
Ufficio di Stato Civile

LUNEDI' : dalle 9.00 alle 12.15
MARTEDI' : dalle 16.30 alle 18.15
MERCOLEDI' : dalle 9.00 alle 13.30
GIOVEDI' : dalle 16.30 alle 18.15
VENERDI' : dalle 9.00 alle 13.30

RESPONSABILE : Garatti Massimo

Tel. 0331/434433-2
Fax. 0331/432955

E-mail: demografici@comune.villacortese.mi.it

COSA OCCORRE: 

Presentare istanza di acquisizione dei documenti necessari per istruire la pratica di Separazione o Divorzio

DOCUMENTI DISPONIBILI

  •  Richiesta acquisizione documenti